Associazione Equatore Onlus

Rete Sociale Internazionale
International Social Network
Reseau Social International
Rede Social Internacional
Red Social Internacional
Internationales Soziales Netz

Statuto

Art. 1

Ai sensi degli artt. 36-37-38 del Codice Civile e del D. Lgs. /97 e successivi, è costituita con sede in Brescia, via Privata De Vitalis n. 11, un’Associazione denominata Equatore - ONLUS.
In qualsivoglia logo, simbolo distintivo sarà sempre indicato l’acronimo Onlus.
La sede può essere trasferita su deliberazione dell’assemblea dei soci.

Art. 2

L’Associazione ha una durata illimitata.

Art. 3 - Finalità e attività istituzionali

L’Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, si ispira ai principi sui Diritti dell’Uomo sanciti dalle Nazioni Unite, alle Convenzioni CEE - ACP, alla legge italiana per la Cooperazione allo sviluppo del 26.02.1987 n. 49, alla Carta dei Diritti del Bambino, alla Costituzione italiana, alle Costituzioni e alle leggi dei Paesi stranieri in cui opera.
L’Associazione ha esclusiva finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività nell’ambito della beneficenza, formazione, tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Art. 4 - Principi ispiratori

L’Associazione favorisce la convivenza armonica, la conoscenza, lo scambio e l’integrazione fra “tradizione” e “modernità” di persone, associazioni, popoli, culture e istituzioni.
L’Associazione promuove riflessioni, studi, elabora in proprio, con altri o per conto terzi progetti locali, regionali, nazionali e/o di cooperazione internazionale allo sviluppo; favorisce l’incontro e la collaborazione tra istituzioni, individui e comunità che sappiano realmente ricercare e perseguire il benessere integrale delle persone e delle società, aumentando la capacità critica di attori e fruitori e sapendo costruire strategie attente alle istanze della “modernità”, ma a partire dalla conoscenza, dal rispetto, dalla valorizzazione e dal coinvolgimento delle persone e dei sistemi culturali ed ambientali cui esse appartengono.
L’Associazione si avvale di strumenti, metodi e risultati messi a disposizione dai saperi offerti dalle scienze umane, sociali, religiose e dalle conoscenze informali, patrimoni millenari ma sempre dinamici, delle comunità locali, secondo la metodologia dell’approccio partecipativo in una stretta, sincera e dialettica collaborazione tra persone, istituzioni e società civili.
L’Associazione per il proprio pensare è aperta a diversi settori di intervento; eroga servizi (consulenze e attività preventive, terapeutiche o altro) inerenti i settori delle proprie attività e costituisce agenzie formative riconosciute e/o accreditate in ambito nazionale e internazionale.
Si rivolge prevalentemente a persone svantaggiate, ma anche a docenti, volontari, operatori e a chiunque presti la propria opera a diverso titolo a favore delle medesime persone svantaggiate all’interno dell’Associazione medesima.
Promuove la realizzazione di un sistema di comunicazione fondato sulle moderne tecnologie informatiche e telematiche per facilitare la messa in rete di operatori culturali, ambientali, socio-sanitari, socio-educativi, socio-assistenziali, educativi, del mondo dell’handicap, scolastici, giuridici, artistici e artigianali, turistici, sportivi.
Valorizza e promuove esperienze di scambi tra gruppi o enti od operatori nei settori indicati come aree di intervento privilegiate, seppure non esclusive dell’Associazione.

Art. 5 - Attività nel settore della beneficenza

L’Associazione reperisce fondi, materiali, libri, e quanto emerge come necessario nei singoli casi all’attenzione e li destina a progetti individuati; organizza per conto proprio o per conto di terzi interventi umanitari in Italia e all’estero.
I soggetti destinatari sono individuati all’art. 8 e fra operatori, volontari, enti ed istituzioni e chiunque a vario titolo operi a favore dei medesimi soggetti svantaggiati.
L’Associazione attraverso contatti, attuali e/o da attivare, locali, nazionali ed internazionali individua i progetti, le realtà, le località, i gruppi e le singole persone da sostenere, organizza l’opera di beneficenza necessaria e predispone gli invii.
L’Associazione per realizzare le sue finalità promuove iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevalentemente a partecipazione popolare, accordi e convenzioni con Governi e l’accreditamento come Associazione operante nei Paesi all’attenzione.
L’opera di beneficenza può esprimersi oltre che nell’aiuto materiale più urgente anche nel sostegno per un miglioramento delle condizioni di vita in modo da raggiungere degli standard ritenuti sufficienti secondo gli studi statistici occidentali. In questo senso l’Associazione si attiva nel:

  1. Promuovere, favorire e realizzare scambi internazionali di studenti tra il Nord e il Sud del mondo;
  2. Finanziare o appoggiare la richiesta di borse di studio per persone in difficoltà economiche e/o socio-politiche sui temi inerenti gli scopi sociali e i settori di intervento dell’Associazione;
  3. Svolgere attività di cooperazione nazionale ed internazionale nel settore sanitario, socio-sanitario, socio-educativo e socio-assistenziale;
  4. Rafforzare i legami tra culture, persone, comunità locali e istituzioni in Italia e nei paesi in via di sviluppo, anche attraverso il contributo e la valorizzazione di cittadini di quei Paesi presenti in Italia o che hanno soggiornato per diverse ragioni sul nostro territorio e/o di istituzioni e cittadini italiani che operano o che hanno operato e/o soggiornato in quei Paesi secondo finalità simili alla Associazione;
  5. Favorire nuove forme di cooperazione internazionale tra Paesi industrializzati e Paesi poveri e tra questi ultimi.

Art. 6 - Attività nel settore della formazione

L’Associazione svolge attività nel settore della formazione a favore dei soggetti svantaggiati individuati all’art. 8 e di operatori, volontari, enti ed istituzioni e chiunque a vario titolo operi a favore dei medesimi soggetti svantaggiati.
L’Associazione realizza momenti formativi rivolti a soggetti svantaggiati nel mondo scolastico e degli adulti volti ad abbattere i pregiudizi e per costruire una cultura dell’accoglienza.
Per il suo modo di pensare l’Associazione organizza corsi, attività formative, supervisioni e sostegni personalizzati rivolti ai soggetti svantaggiati in modo che possano ricevere un’adeguata istruzione.1
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione si attiva per:

  1. Promuovere le arti e le tradizioni artigianali, il turismo e lo sport come occasione di amicizia tra le genti, di inserimento sociale rivolto esclusivamente a persone disabili e a soggetti svantaggiati da punto di vista economico, sociale e sotto vari aspetti, di solidarietà e di conoscenza tra popoli, culture e persone, anche all’interno di percorsi formativi e/o informativi;
  2. Valorizzare le discipline sociali e quelle umanistiche quali a titolo esemplificativo la storia, la geografia e la letteratura rivolte ai soggetti di cui al punto a;
  3. Attivarsi per ottenere accreditamenti dai competenti Ministeri e dai Paesi in cui opera quale fornitore di attività formative rivolte ai soggetti di cui all’art. 8.
    L’Associazione può inoltre consociarsi ad altre associazioni, reti, federazioni ed enti pubblici e privati quando ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 - Attività nel settore dei diritti civili

L’Associazione svolge la propria attività nel settore dei diritti civili, individuali e collettivi, dei diritti umani e dei nuovi diritti.
L’Associazione svolge la propria attività fornendo sostegno legale concreto a soggetti svantaggiati individuati all’art. 8 e a tutte le persone, operatori, enti ed istituzioni che a diverso titolo intervengono a favore dei medesimi soggetti svantaggiati.
L’Associazione nell’ambito della tutela dei diritti civili si attiva per:

  1. Promuovere diritti e opportunità per l’infanzia
  2. Promuovere, anche attraverso relazioni a livello locale, nazionale ed internazionale, iniziative a sostegno dell’affermazione dei diritti umani, civili, individuali e collettivi e dei nuovi diritti riconosciuti dalle Nazioni Unite;
  3. Promuovere la multietnicità e la pluriculturalità nelle comunità locali e l’interscambio paritario tra culture diverse;
  4. Svolgere attività di prevenzione al disagio nel mondo dell’immigrazione; favorire l’inserimento degli stranieri in tutte le fasi della vita; impegnarsi concretamente affinché© vengano riconosciuti anche in Italia i titoli di studio ottenuti nei loro Paesi d’origine o in altri Paesi e l’esperienza professionale precedentemente svolta; promuovere i diritti di cittadinanza; ottenere che vengano adeguatamente e dignitosamente inseriti nel mondo del lavoro; studiare gli aspetti antropologico-culturali, sanitari, sociali e giuridici connessi all’immigrazione; favorire e sostenere immigrati che intendono rientrare definitivamente nei propri Paesi d’origine con progetti di promozione sociale negli ambiti di intervento dell’Associazione;
  5. Realizzare attività di ascolto, sostegno e consulenza per immigrati e le loro famiglie; per italiani con legami istituzionali e/o di fatto con cittadini stranieri; per cittadini italiani residenti all’estero che si trovano in condizioni di disagio;
  6. Svolgere attività di traduzione, interpretariato, mediazione linguistica, socio-culturale, scolastica, etnoclinica, giuridica ed organizzare percorsi di formazione professionale e di approfondimento rivolti ad operatori e formatori dell’Associazione e che agiscono e agiranno a favore dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 8;
  7. Favorire e sostenere gli immigrati in Italia che intendono rientrare definitivamente nei loro Paesi d’origine tramite progetti da realizzare nelle Scienze Umane, Sociali e Religiose;
  8. Promuovere la salute, il rispetto delle persone e delle loro culture, la tutela dei diritti umani;
  9. Collaborare con comunità , enti e istituzioni che si occupano di accogliere, proteggere e tutelare in qualsiasi modo e forma i profughi e gli sfollati, i richiedenti asilo, i rifugiati, i minori stranieri non accompagnati, gli stranieri con permesso umanitario, le vittime di torture e di violenze;
  10. Occuparsi delle tematiche e problematiche della detenzione in carcere, promuovendo anche attività di volontariato, offrendo ai detenuti e ai loro familiari assistenza tecnico-legale, indicazioni per un sostegno psicologico e un supporto logistico;
  11. Favorire la collaborazione con istituti, associazioni, fondazioni e simili che mirano a modificare i meccanismi che producono discriminazioni, persecuzioni, povertà ed emarginazione di fasce sempre più vaste della popolazione in Italia e all’estero ed infine impegnarsi a far conoscere con ogni mezzo possibile iniziative innovative nei settori della cultura, diritto, salute, ambiente ed ecologia, educazione, istruzione, arti e tradizioni artigianali, turismo e sport, che rispondano alle finalità esposte nell’Art. 3;
  12. Sostenere e promuovere in Italia e all’estero, direttamente o indirettamente, ogni iniziativa la cui finalità risponda ai bisogni delle minoranze oppresse e dimenticate e facilitare la loro partecipazione alle decisioni e alla loro organizzazione.

Art. 8 - Soggetti svantaggiati destinatari dell’intervento dell’Associazione

L’Associazione nell’ambito delle sue attività e secondo le sue finalità si rivolge a:

Art. 9 - Attività connesse e accessorie

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sovraesposte, ad esclusione di quelle direttamente connesse e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Fra le attività connesse si prevede di:

  1. Svolgere a favore sia delle persone svantaggiate di cui all’art. 8, sia di quelle che operano, nell’ambito dell’Associazione, nel loro interesse, attività di consulenza, collaborazione, formazione su tematiche socio-culturali ed etno-antropologiche; offrire ad associazioni ed Enti pubblici, privati, nazionali ed internazionali, con fini simili, strumenti e indicazioni per un intervento diagnostico e riabilitativo e di integrazione più equilibrato, maggiormente rispettoso e adeguato alle tradizioni culturali, tenendo conto delle conoscenze acquisite sull’incidenza delle componenti socio-culturali e dell’interpretazione data al fenomeno “handicap” psicofisico dalle singole culture;
  2. Individuare, raccogliere, catalogare, organizzare, gestire e mettere a disposizione delle persone svantaggiate, del pubblico, degli studenti, degli studiosi, dei ricercatori, dei docenti e di chiunque fosse interessato italiano e straniero archivi stampa, archivi, patrimoni bibliotecari, manoscritti, documenti editi ed inediti e qualunque altro materiale in qualsiasi forma e tipologia attinente agli scopi sociali;
  3. Elaborare, pubblicare e diffondere in Italia e all’estero opuscoli informativi, libri, riviste, periodici, manifesti e ogni altro materiale stampato, audiovisivo, elettronico e informatico pertinente alle finalità associative;
  4. Curare la raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico utile agli operatori in Italia e all’estero nei settori relativi alle attività in cui l’Associazione è impegnata;
  5. Realizzare, pubblicare e diffondere direttamente o in convenzione libri, filmati, materiale multimediale;
  6. Acquisire, gestire, produrre pubblicità , nonché approntare, produrre e vendere stampati, periodici, anche on-line, materiale didattico, fotografico, audiovisivo, filmati o qualsiasi altro materiale attinente agli scopi sociali;
Fra le attività accessorie si prevedono:
  1. Organizzare in Italia e all’estero direttamente o in convenzione con altri enti aventi scopi similari la creazione e la gestione di spazi multifunzionali per la realizzazione di eventi culturali, quali spettacoli musicali, teatrali, cinematografici, sportivi, presentazione di pubblicazioni, mostre e ogni atto divulgativo;
  2. Svolgere attività commerciali marginali in funzione della realizzazione del fine istituzionale e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  3. Creare, organizzare e gestire esercizi pubblici per reperire fondi per la realizzazione dei fini istituzionali.
  4. Realizzare studi, sperimentazioni culturali, pedagogico-didattiche e formative nei settori della giustizia, cultura, salute, ambiente ed ecologia, educazione e istruzione a favore di cittadini italiani e stranieri;
  5. Promuovere ed organizzare direttamente o con altri viaggi di studio, campi di lavoro, stages formativi, congressi, convegni, seminari, corsi di aggiornamento e di alta formazione rivolta essenzialmente a persone disabili che hanno acquisito una scolarizzazione medio-alta e a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico, sociale e sotto vari aspetti;
  6. Promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell’Associazione in ambito locale, nazionale e internazionale in ragione delle normative vigenti e di quelle emanate in conformità alle direttive CEE e UE.
  7. Promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento dei fini indicati.

Art. 10 - Patrimonio e bilancio

Il patrimonio dell’Associazione, unitario ed inscindibile, è costituito dalle quote associative, dai legati, dalle donazioni, da contributi pubblici o privati nazionali e internazionali, da sponsorizzazioni, da eventuali contributi straordinari, da elargizioni di associati benemeriti o terzi, dai residui di attività delle gestioni precedenti e da ogni altra entrata non prevista dal presente elenco.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalle leggi vigenti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse, secondo i deliberati degli organi competenti.

Art. 11 - Articolazioni periferiche

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con gli scopi dell’Associazione, può deliberare la costituzione di sezioni locali e di sezioni nazionali in altri Paesi, delegando uno o più soci a rappresentare disgiuntamente e congiuntamente l’Associazione limitatamente all’ambito territoriale di ciascuna sezione per tutta l’attività di ordinaria amministrazione, ivi compresi, a titolo esemplificativo, proposizione e gestione di progetti di ricerca, formazione e cooperazione, richieste di contributi o finanziamenti, domande di riconoscimento, iscrizioni ad albi o registri, convenzioni con soggetti pubblici o privati, organizzazione di seminari, dibattiti o partecipazione a questi. Resta in ogni caso salvo l’obbligo dei delegati di sezione di fornire al Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di urgenza a tutti i suoi componenti, tempestiva e costante informazione preventiva sulle attività da intraprendere e su quelle svolte. La delega può essere revocata in qualsiasi momento a giudizio del Consiglio di Amministrazione, che ne riferisce all’Assemblea dei Soci.

Art. 12 - Commissioni, Gruppi di interesse ed altri Organismi

L’Associazione, per particolari esigenze di funzionalità, può operare attraverso la costituzione di filiali, sedi succursali o parallele in Italia o all’estero, può creare sezioni tematiche e territoriali, dipartimenti di ricerca nelle Scienze Umane, Sociali e Religiose, può organizzare specifiche agenzie formative, commissioni, comitati tecnico-scientifici, gruppi di interesse e altri organismi ritenuti funzionali alla realizzazione degli scopi sociali.
In questo caso sono demandate al Consiglio di Amministrazione la redazione di eventuali regolamenti, la nomina dei direttori, coordinatori o quant’altro necessario.

Art. 13 - Soci

Il numero dei soci è illimitato.
Sono associati coloro che risultano iscritti nell’apposito libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
L’adesione all’Associazione è libera.
Le richieste di iscrizione vanno indirizzate, su un modulo appositamente predisposto, recante anche la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare lo statuto, al Consiglio di Amministrazione, che deciderà l’ammissione in qualsiasi categoria di socio a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione nel caso di non accoglimento della domanda.
Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.

Art. 14 - Tipologia dei soci

L’Associazione è composta da:

I soci fondatori, ordinari e sostenitori possono essere individuali e/o collettivi.
A tutti i soci fondatori, ordinari e/o sostenitori individuali e/o collettivi spetta un voto unico, espresso dal loro rappresentante.
La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.
Hanno diritto di voto tutti i soci fondatori, i soci ordinari e sostenitori individuali e/o collettivi in regola con il versamento delle quote sociali annuali, stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

La qualità di socio si perde:

L’apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento dell’Associazione, né sono trasferibili ad alcun titolo.
I soci espulsi o sospesi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
La sospensione e le radiazioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive.
Avverso tali decisioni i soci possono ricorrere al Collegio dei Probiviri.

Art. 16 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. Assemblea
  2. Consiglio di Amministrazione
  3. Presidente del Consiglio di Amministrazione
  4. Primo Vice-Presidente e Secondo Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
  5. Collegio dei Probiviri
  6. Organo di controllo
  7. Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 17 - Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno.
L’assemblea viene convocata dal presidente di propria iniziativa o per decisione del Consiglio di Amministrazione o a richiesta di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso dovrà essere affisso presso la sede dell’Associazione e dovrà essere spedito agli associati a mezzo fax o messaggio di posta elettronica o lettera almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nella sede di convocazione. L’assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti. Il presidente designa di volta in volta un segretario, anche estraneo all’Associazione, che lo assiste. Delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 18

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata per la prima convocazione, l’adunanza si intende di seconda convocazione ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti. L’assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci intervenuti. L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (o anche solo audio collegati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

  1. sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  2. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  3. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  4. ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
L’Assemblea:

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea tra i soci.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione cura la conservazione del patrimonio e provvede alla gestione generale, adottando i provvedimenti che stimi necessari per il buon funzionamento dell’Associazione.
Al Consiglio di Amministrazione sono pertanto attribuite le seguenti funzioni:

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri il Presidente, due Vice-Presidenti, un tesoriere e di volta in volta il segretario. Particolari deleghe, stabili o temporanee, possono essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a uno o più dei suoi membri o tra i soci ordinari e sostenitori, o a persone esterne che condividono le finalità associative, in riferimento a specifiche attività o progetti di lavoro. Il Consiglio di Amministrazione individua, nomina o incarica, tra i soci oppure tra gli esterni che condividono le finalità associative, un Responsabile Pubbliche Relazioni che avrà il compito di preparare e curare i vari contatti nazionali ed internazionali su precise indicazioni del Consiglio di Amministrazione.
Il presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

Art. 22

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e decadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica. Qualora venissero a cessare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri membri procedono all’integrazione del Consiglio di Amministrazione per cooptazione. I membri cooptati restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvede alla sostituzione dei membri cessati con una durata in carica pari a quella del Consiglio di Amministrazione. Costituisce causa di decadenza dalla carica la perdita della qualità di socio e, per i membri del Consiglio di Amministrazione nominati quali rappresentanti dei soci collettivi, la perdita della qualità di socio dell’ente da loro rappresentato o la perdita della loro qualità di rappresentanti del socio collettivo in seno all’Associazione, anche a seguito di revoca dell’incarico da parte del socio collettivo rappresentato.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per iniziativa del suo Presidente o a seguito di domanda sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente le indicazioni del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedito ai membri almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza, anche a mezzo di lettera, fax e posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione in Italia o all’estero. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro membro designato dagli intervenuti. Il presidente designa di volta in volta un segretario, anche estraneo al Consiglio di Amministrazione, che lo assiste. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con l’intervento della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. La riunione del Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (o anche solo audio collegati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

Art. 25 - Il Presidente

Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, al quale comunque il Presidente riferisce circa le attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Il Primo Vice-Presidente, e in sua assenza il Secondo Vice-Presidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art. 27 - Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità e/o ne delega la tenuta, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Ogni altro tipo di delega deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, eletti dall’assemblea, i quali nominano tra di loro il presidente del collegio.
I membri del collegio dei probiviri durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e decadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica. in caso di rinuncia o cessazione dalla carica, l’assemblea provvederà ad eleggere i membri mancanti.
Il collegio dei probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e l’associazione o tra gli stessi soci nello svolgimento delle attività sociali e di decidere, con decisione non appellabile, sui ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del consiglio di amministrazione.
Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci e l’associazione o tra gli stessi soci sarà devoluta al collegio dei probiviri, il quale giudicherà secondo equità e, ove possibile, conformemente ai principi ispiratori dell’associazione, seguendo le forme procedurali dallo stesso stabilite che garantiscano l’effettivo contraddittorio tra le parti ed il rapido svolgimento del procedimento.
Il luogo ove si svolgerà il procedimento e ove dovranno essere depositati i ricorsi sarà stabilito dal presidente del collegio al momento dell’accettazione della carica.
Ai probiviri spetterà un compenso in base all’attività svolta, stabilito di volta in volta sulla scorta della natura dell’incarico e facendosi applicazione, compatibilmente alla professione svolta da ciascun membro, delle tariffe professionali. L’obbligazione di provvedere a corrispondere ai probiviri il compenso per l’attività svolta grava solidalmente su tutti i soci.
L’assemblea, sino a quando non eleggerà tutti i membri del collegio dei probiviri, ha la facoltà di eleggere un unico proboviro, il quale avrà gli stessi poteri del presidente del collegio.
La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione.

Art. 29 - Organo di controllo

L’Organo di controllo è composto da un Revisore dei Conti o da un Collegio di Revisori dei Conti composto da 3 a 5 membri. Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti vengono nominati dall’Assemblea tra i soci e i non soci. In ogni caso i membri dell’organo di controllo devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito dal Ministero della Giustizia.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
L’Organo di Controllo cura la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipa di diritto alla adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, da pareri sui bilanci.

Art. 30 - Comitato Tecnico-Scientifico

È composto da un numero di membri determinato dal Consiglio e quindi rapportato alle necessità.
È presieduto dal Presidente dell’Associazione o da un suo delegato.
Dura in carica 5 anni.
Potranno farvi parte, su nomina del Consiglio, esponenti di chiara fama e di alto profilo professionale, italiani o stranieri, anche esterni all’Associazione.
È organo di supporto agli organi dell’Associazione per gli aspetti tecnici e scientifici relativi alle attività dell’Associazione.
Può formulare pareri al Consiglio di Amministrazione, o, se richiesto da detto organo, può essere sentito ai fini della definizione di tutto o di parte del programma di attività dell’Associazione.

Art. 31 - Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea.
Le variazioni allo statuto sono approvate dalla maggioranza dei soci presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale.
Il socio dissenziente alle modifiche statutarie ha il diritto di recedere dall’associazione.

Art. 32 - Esercizio sociale

L’esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla redazione del bilancio, che presenta per l’approvazione, unitamente al programma delle attività per il nuovo esercizio ed al bilancio preventivo delle spese, all’assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il consiglio di amministrazione invierà copia del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo all’organo di controllo prima della loro approvazione.
Il programma dell’attività, il bilancio e il bilancio preventivo, una volta approvati, vengono depositati presso la sede sociale e vengono inviati in copia all’organo di controllo.

Art. 33 - Bilancio consuntivo e bilancio preventivo

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

Art. 34 - Scioglimento

L’Associazione, che ha da statuto durata illimitata, può essere sciolta dall’assemblea generale con la maggioranza di almeno due terzi dei soci.
In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le misure di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione potrà chiedere alle autorità competenti la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sociale scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 35

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si osservano le disposizioni di legge in materia.